Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 31/03/1998 n. 112

3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalita' e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

Art. 100. Riordino di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo e' ricompreso, in particolare, l'ANAS.

Art. 101. Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale

1. Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicita' lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

CAPO VII TRASPORTI

Art. 102. Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;

b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;

c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;

d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecu zione delle revisioni;

e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropo litane e tramvie;

f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;

g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

Art. 103. Funzioni affidate a soggetti privati

1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:

a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 104. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;.f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale;

i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;

m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;

p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;

s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la ge stione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;

u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unita' da diporto;

v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

z) alla bonifica delle vie di navigazione; aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS; bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale; cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare; dd) alla disciplina della sicurezza del volo; ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni; hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi; ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti; mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli; nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

Art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle au tolinee di propria competenza;.b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione de gli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel setto re dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasporta tore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Art. 106. Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

 

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